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Spese sanitarie in precompilata: regole di utilizzo invariate

12 Luglio 2023
Spese sanitarie in precompilata: regole di utilizzo invariate

Con il Provvedimento prot. n. 258455/2023 dell’11 luglio 2023 , l’Agenzia delle Entrate ha confermato le modalità tecniche di utilizzo già in essere ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie.

Le modalità di utilizzo già in essere sono confermate anche con riguardo ai dati relativi alle spese sanitarie comunicate al sistema tessera sanitaria, a partire da quest’anno, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo. Si veda tal proposito il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 22 maggio.

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020n. 249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre 2022.

Nel complesso, le tipologie di spesa oggetto di comunicazione al STS sono le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
  • ecc.

Come per le altre spese sanitarie, è confermata, inoltre, la possibilità di opporsi a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie sostenute per le prestazioni erogate dagli infermieri pediatrici. Il dissenso può essere manifestato con la modalità prevista al punto 2.4.2, lett. b), del Provvedimento del 6 maggio 2019, vale a dire: “b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria”. Tale disposizione si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in parola.

Questo documento fa parte diDichiarazione 730/2023