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Bonus 4.0: la mappa dei righi da compilare nel quadro RU

13 Settembre 2023
Bonus 4.0: la mappa dei righi da compilare nel quadro RU

Se un’impresa ha effettuato investimenti in beni strumentali, spese di ricerca, sviluppo e innovazione e per la formazione 4.0 occorre prestare attenzione in sede di compilazione del quadro RU del modello Redditi 2023, essendo necessario indicare un numero di informazioni molto maggiore del solito in ragione della rilevanza dell’agevolazione ai fini del PNRR. Sotto il profilo grafico ciò si traduce, da un lato, in un arricchimento dei righi già presenti l’anno scorso e dall’altro, nell’introduzione di alcuni nuovi righi dedicati.

Vediamo assieme come procedere alla compilazione:

RIGHI

NOTE DI COMPILAZIONE

RU100, RU101, RU102 e RU110

Da compilare con l’indicazione dei costi di ricerca, sviluppo e innovazione e di formazione 4.0, con un numero di dati significativamente più approfondito dello scorso anno. Vengono aggiunti molto campi nuovi dove dettagliare la natura delle spese sostenute; dove indicare, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel 2022 e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta 2022 ed entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto. I dati del credito d’imposta vanno esposti “distintamente” in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito “L3”, per gli investimenti di cui al comma 1055. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 81/2017;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito “2L”, per gli investimenti di cui al comma 1057 e/o 1057-bis;
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla Legge n. 232/2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla Legge n. 232/2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla Legge n. 232/2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo al 2022 e il beneficiario abbia iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), occorre:

  • indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato);
  • riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni;
  • riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
  • barrare la colonna 6 - Interconnessione - del predetto rigo RU130.

Rigo RU 141 (novità)

Per “rettificare” gli importi esposti nel rigo RU 140 per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del modello Rettificare. In particolare, indicare:

  • nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi;
  • nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022. Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.

Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la rettifica venga operata mediante presentazione di una dichiarazione modello Redditi 2022 integrativa.

Rigo RU 150 (novità)

I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ovverosia i dati del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) individuato ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 3, punto 6, della Dir. UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150 indicando, per ciascun titolare effettivo persona fisica, e per ciascun periodo di imposta 2020, 2021 e 2022 (per i quali si è beneficiato del credito):

  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colon-ne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Rigo RU 151 (novità)

Dove riportare l’eventuale ulteriore misura agevolativa fruita sul medesimo costo al fine del controllo del “divieto di doppio finanziamento”. In particolare, indicare:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita

Rigo RU 152 (novità)

Necessario a intercettare gli investimenti in beni “4.0” effettuati a gennaio 2020 (misura non finanziata con il PNRR), in assenza di una specifica richiesta nei modelli precedente.

In particolare, indicare:

  • in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
  • in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta.

Righi da RU153 a RU156 (novità)

In tali righi trovano posto le maggiori informazioni richieste a partire dai modelli Redditi 2023 dai righi da RU100 a RU110, anche per le spese sostenute nel 2021. In questo modo si va quindi ad integrare le informazioni inserite nel modello Redditi 2022.

Questo documento fa parte diQuadro RU