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Cessazione postuma della partita IVA

28 Dicembre 2023
Cessazione postuma della partita IVA

L’art. 23, comma 12 del DDL Bilancio 2024, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei dodici mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

Nel dettaglio, il comma in esame aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’art. 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633/1972. In base a tale nuovo comma 15-bis.3, la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività). Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’art. 11, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 471/1997.

Si ricorda che il comma 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023) ha previsto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle “partite IVA abusive” (assenza di effettivo esercizio dell’attività e mancata effettuazione degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio):

  • prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione di 3.000 euro;
  • l’obbligo di rilascio di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a 50.000 euro) per la durata di tre anni dalla data del rilascio della eventuale richiesta di riapertura della P. IVA.

Ora tale disciplina viene estesa al caso di:

  • notifica del Provvedimento che accerta ipresupposti per la cessazione d’ufficiodella P. IVA;
  • anche nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti hanno cessato l’attività.

Anche in tale caso, dunque:

  • la P. IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto come impresa individuale, professionista o rappresentante legale di società o ente (con o senza personalità giuridica) costituiti dopo il Provvedimento di cessazione della P. IVA;
  • solo previo rilascio di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria- restando ferma l’applicazione della sanzione di 3.000 euro (art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997).

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