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Credito d’imposta beni strumentali ordinari. Niente proroga del termine lungo

5 Gennaio 2024
Credito d’imposta beni strumentali ordinari. Niente proroga del termine lungo

Nel testo definitivo del D.L. n. 215/2023 , c.d. decreto Milleproroghe, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, è saltata la proroga del termine lungo del 30 novembre 2023 per l’effettuazione degli investimenti ordinari ossia non 4.0 ammessi credito d’imposta ex L. n. 178/2020 , prenotati nel 2022.

È confermato anche il termine lungo del 30 novembre per gli investimenti materiali 4.0 con aliquote agevolative rafforzate, sempre se prenotati entro fine 2022.

Dunque, rimagono agevolati gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 risulti la prenotazione dell’investimento ossia il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali ordinari

 

Investimenti 2023 con prenotazione

 

 

Credito d’imposta al 6%

Costi ammissibili

Beni materiali

2 mln di euro

Beni immateriali

1 mln di euro

 

Investimenti 2023 senza prenotazione

Nessuna agevolazione

Investimenti 2024

Anche dopo il D.L. Milleproroghe, rimangono confermate le scadenze legate agli investimenti materiali 4.0.

Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0

Investimenti

Agevolazione 2022

Nota (vedi comma 1057 , L. n. 178/2020 e art. 12, comma 1-ter , D.L. n. 198/2022)

Beni strumentali 4.0, Allegato A della Legge n. 232/2016

Investimenti fino al 31 dicembre 2022

Termine lungo al 30 novembre 2023 rispetto al precedente termine del 30 settembre, con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A  alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetta con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%, v. comma 1-ter , art. 12 D.L. n. 198/2022).

 

 

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Investimenti dal 2023

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
  • 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

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Questo documento fa parte diManovra 2024