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Canone Rai. Adempimenti e scadenze per l’esonero 2024

15 Gennaio 2024
Canone Rai. Adempimenti e scadenze per l’esonero 2024

L’art. 1, comma 19 , della Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40 , della Legge n. 232/2016, limitatamente all’anno 2024, riduce da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI). Dal 2016 il canone tv viene addebitato in bolletta ossia sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Rimangono però invariati gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone per uso privato.

In primis, i contribuenti che hanno compiuto 75 anni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva).

Cosa

Richiesta di esonero pagamento canone RAI

Soggetti interessati e requisiti

  • Contribuenti che hanno compiuto 75 anni;
  • reddito annuo riferito al periodo d’imposta precedente all'anno oggetto di richiesta di esonero, non superiore a 8.000 euro (si tiene conto anche del reddito del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente);
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. 

Misura agevolazione spettante 

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° agosto dell’anno n al 31 gennaio dell’anno n+1, anno oggetto di esonero. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno n+1, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Compimento 75 anni entro il 31 gennaio 2024

Esonero per l’intero anno

Compimento 75 anni entro il 31 luglio 2024

Esonero per il 2° semestre

 

Limitazioni 

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva

  • Spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • trasmissione, con firma digitale, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Termini di presentazione istanza

  • Entro il 30 aprile dell’anno di riferimento della richiesta di esenzione. 
  • Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

In pendenza di mantenimento dei requisiti, non è necessario ripresentare il modello di esenzione. 

Ulteriore esonero dal pagamento può riguardare coloro i quali non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale: possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.

In tale caso la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata: entro il 31 gennaio 2024 per ottenere l’esenzione per l’intera annualità; dal 1° febbraio al 30 giugno 2024 per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno. 

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Questo documento fa parte diManovra 2024