L’art. 1, comma 19 , della Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40 , della Legge n. 232/2016, limitatamente all’anno 2024, riduce da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI). Dal 2016 il canone tv viene addebitato in bolletta ossia sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Rimangono però invariati gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone per uso privato.
In primis, i contribuenti che hanno compiuto 75 anni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva).
Cosa |
Richiesta di esonero pagamento canone RAI |
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Soggetti interessati e requisiti |
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Misura agevolazione spettante |
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° agosto dell’anno n al 31 gennaio dell’anno n+1, anno oggetto di esonero. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno n+1, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
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Limitazioni |
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. |
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Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva |
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Termini di presentazione istanza |
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In pendenza di mantenimento dei requisiti, non è necessario ripresentare il modello di esenzione.
Ulteriore esonero dal pagamento può riguardare coloro i quali non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale: possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
In tale caso la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata: entro il 31 gennaio 2024 per ottenere l’esenzione per l’intera annualità; dal 1° febbraio al 30 giugno 2024 per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.
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