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Compensazioni vietate per coloro che hanno più di 100.000 euro di ruoli scaduti

18 Gennaio 2024
Compensazioni vietate per coloro che hanno più di 100.000 euro di ruoli scaduti

Nell’ambito del contrasto all’utilizzo indebito dei crediti d’imposta, la Manovra 2024 ha introdotto nuove limitazioni al loro utilizzo in compensazione in F24. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2024, ha previsto:

  1. un nuovo divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a euro 100.000;
  2. l'estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti previdenziali.

Pagamento dei ruoli tramite compensazione - Si ritiene possibile, salvo chiarimenti contrari futuri, definire i ruoli scaduti tramite utilizzo dei crediti disponibili, tramite il mod. F24 “Accise” (utilizzando il codice tributo “RUOL”), analogamente a quanto previsto dal citato art. 31 del D.L. n. 78/2010. Così facendo, l’eventuale quota di credito residuo diviene disponibile per ulteriori compensazioni.

Per il divieto di compensazione si applica l'art. 37, comma 49-ter , D.L. n. 223/2006, cioè:

  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione del modello F24
  • per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Tale sospensione può avere una durata massima di 30 giorni e se al termine dei controlli effettuati emerge che il credito: 

  • non è stato correttamente utilizzato in compensazione: il Mod. F24 viene scartato, i pagamenti e le compensazioni ivi contenuti sono considerati non eseguiti e viene applicata la sanzione pari al 5% dell'importo (per importi fino 5.000 euro) o ad euro 250 (per importi superiori a 5.000 euro), ex art. 15, comma 2-ter , D.Lgs. n. 471/97;

  • risulta correttamente utilizzato: il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data indicata nel file telematico.

La norma non disciplina gli aspetti sanzionatori, correlati al divieto di compensazione, dovendosi applicare i criteri generali. In generale si verterà nell’ambito di un credito esistente ma non spettante, con applicazione della:

  • sanzione del 30% (art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
  • per la quale non è ammessa la definizione con 1/3 della sanzione ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97.

 

Art. 31 , D.L. n. 78/2010

Art. 37, comma 49-quinquies , D.L. n. 223/2006

DEBITO

DIVIETO di COMPENS.

 

SAN- ZIONE

DEBITO

DIVIETO di COMPENS.

 

SAN- ZIONE

NATURA DEL CREDITO

Importo

Natura debito

Importo

Natura debito

in gen.

Con

dilaz.

in gen.

Con

dilaz.

 

ERA- RIALI

Imposte dirette e Imposte

indirette

≤ €. 1.500

Qualsiasi

NO

 

 

 

NO

 

 

 

50%

≤ €. 100.000

Qualsiasi

SI

 

 

Non rileva

 

 

 

30%

 

> €. 1.500

Erariale

SI

 

> €. 100.000

Erariale

SI

Non erar.

NO

Non erar.

SI

NON ERAR- IALI

Trib. locali

Qualsiasi

 

Qualsiasi

 

NO

 

Qualsiasi

Erariale

 

SI

Cr. previd.

Cr. da RU

Qualsiasi

Non erar.

Rispetto al divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro:

  • non opera la sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato (art. 31, comma 1, 2° per. D.L. n. 78/2010 );
  • l’Ufficio non dovrebbe procedere anche al recupero del credito indebitamente compensato, limitandosi ad irrogare la citata sanzione.

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