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Forfettario e dipendente: soglia di 30.000 euro da monitorare anche per il CPB

2 Agosto 2024
Forfettario e dipendente: soglia di 30.000 euro da monitorare anche per il CPB

Come noto, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 della Legge n. 190/2014. Tale modifica legislativa ha, di fatto, ripristinato l’esclusione dal regime forfettario per coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), per un importo superiore a 30.000 euro

Si ricorda al riguardo che:

  • l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia dei 30.000 euro è subordinata al fatto che il contribuente abbia avuto i requisiti per poter entrare correttamente nel regime di favore;
  • se, ad esempio, si apre la partita IVA nel corso d’anno sapendo di avere un reddito di lavoro dipendente superiore alla soglia, l’Agenzia ritiene che si esca dal regime forfettario da subito, perché privo dei requisiti di ingresso (risposta n. 195/2019 );
  • al fine di determinare il limite di 30.000 euro non devono essere considerati i compensi arretrati soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR (vedasi la risposta ad interpello n. 102 del 2020 );
  • rilevano i compensi percepiti a titolo di premi di risultato in relazione a contratti collettivi, assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% (risposta interpello n. 398 del 2020 ).

La verifica del rispetto della soglia di 30.000 euro assume maggior rilievo quest’anno alla luce del nuovo istituto del concordato preventivo biennale a cui i soggetti interessati dovranno aderire (o meno) entro il prossimo 31 ottobre. Per i forfettari che accettano il reddito proposto dal CPB – per questo primo anno di applicazione – vale solo per il 2024.

Coerentemente, chi dovesse superare il tetto dei 30.000 euro nel corso del 2024 resta forfettario nel corso dell’anno. Diverso, invece, il caso dell’applicazione erronea del regime forfettario per chi già nel 2024 perdesse il diritto alla misura. Vediamo di seguito le casistiche che possono verificarsi con maggiore frequenza: 

Fattispecie

CPB

Ingresso nel forfettario nel 2024

NO

Contribuente in ordinaria/semplificata nel 2024 che passa forfettario nel 2025

Causa di cessazione dal CPB dal 2025

Inizio attività nel 2023 in regime forfettario

NO

Contribuente in regime forfettario nel 2024 con cause di esclusione ISA

NO

Contribuente che nel 2023 ha superato gli 85.000 euro

NO (Non è possibile formulare la proposta)

Contribuente che nel 2024 supera la soglia di 30.000, uscendo dal forfait nel 2025

Contribuente che nel 2022 supera la soglia di 30.000, uscendo dal forfeit nel 2024

NO (ma possibile aderire come soggetto ISA)

Questo documento fa parte diConcordato preventivo biennale