
L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, amplia in misura significativa il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Modificando gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, la disposizione consente di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e, parallelamente, estende il termine per la registrazione delle fatture di acquisto. Particolarmente rilevante è inoltre l’eliminazione, dall’art. 25, del riferimento al “medesimo anno”, che modifica la gestione delle fatture ricevute a cavallo d’anno e consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura viene ricevuta nell’anno successivo. La modifica, in vigore dal 12 agosto 2026, restituisce alle imprese un margine temporale più ampio per i controlli sui documenti di acquisto, senza modificare i presupposti sostanziali e formali che governano la nascita e l’esercizio del diritto alla detrazione.

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