Circolare monografica
REATI FALLIMENTARI

I rischi penali dell’amministratore di fatto nelle società commerciali

La Cassazione conferma la responsabilità dell’amministratore di fatto per bancarotta anche con gestione condivisa

di Studio tributario Gavioli & Associati | 22 Settembre 2026
I rischi penali dell’amministratore di fatto nelle società commerciali

Sono sempre molto alti i rischi penali per l’amministratore di fatto nelle società; può, infatti, essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta anche se non è lui a gestire tutto nella società poi finita in fallimento. Ai fini del reato fallimentare, infatti, l’art. 2639 del Codice civile non esclude che il vero dominus dell’impresa possa esercitare i poteri direttivi in concomitanza con soggetti di diritto che svolgono altre funzioni tipiche della qualifica.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32833 del 2026, ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di fatto per reati fallimentari, anche se non ha gestito integralmente la società. L'art. 2639 del Codice civile prevede che l'amministratore di fatto sia responsabile come quello di diritto, soprattutto in caso di bancarotta fraudolenta.