
Risponde sempre di bancarotta semplice, oltre ad eventuali altre forma di bancarotta, l’amministratore di società che in una situazione di grave crisi di liquidità e con debiti ormai insolventi non porta i libri in tribunale; la recente sentenza della Cassazione n. 33938, del 18 settembre 2026, ci consente di analizzare il problema che spesso è trascurato quando si amministra una società commerciale. In tema di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, l’inerzia dell’amministratore nella tempestiva richiesta di fallimento integra la bancarotta prevista nella Legge fallimentare, quando sia accertato - sulla base dei dati contabili e dello stato passivo - che la protrazione dell’inadempimento ha determinato un effettivo deterioramento della complessiva situazione economico‑finanziaria dell’impresa, desumibile, tra l’altro, dall’incremento, negli anni successivi all’insorgenza dell’insolvenza, di costi e debiti (compresi interessi e sanzioni su debiti erariali e previdenziali) maturati dopo il manifestarsi del patrimonio netto negativo.

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