
L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività del commercialista richiede la prevalenza del contributo intellettuale del professionista, il controllo delle informazioni utilizzate e la tutela della riservatezza. L’art. 13 della Legge n. 132/2025 e l’art. 21, commi 8, 9 e 10, del Codice deontologico CNDCEC disciplinano la funzione di supporto della tecnologia, la responsabilità e il controllo del professionista e l’informazione al cliente. A tali disposizioni si affiancano le regole civilistiche, il GDPR e l’AI Act, da considerare nel testo modificato nel 2026. La corretta applicazione richiede di distinguere i precetti vincolanti dalle scelte organizzative consigliabili e la responsabilità disciplinare dai diversi presupposti della responsabilità civile. Le specifiche sanzioni per le violazioni in materia di IA vanno lette insieme ai criteri generali di determinazione della sanzione.

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